TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale.
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).
 

      1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «degli inquinamenti» sono inserite le seguenti: «atmosferici ed acustici» e dopo le parole: «della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «, il Ministro della salute»;
            b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
        «14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360».

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di autoscuole).

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di autoscuole).

      1. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «dell'idoneità tecnica» sono sostitite


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dalle seguenti: «, al fine di assicurare un adeguato livello formativo, della medesima idoneità tecnica richiesta al titolare»;

          b) al comma 5, primo periodo, la parola: «biennale» è sostituita dalle seguenti: «triennale, maturata negli ultimi cinque anni»;

          c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

      «7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti, da ripetere almeno ogni tre anni».